Consiglio cittadino
II Consiglio cittadino e' l’organo di rappresentanza dei cittadini e un organo dell'autogoverno locale che emanaatti entro i limiti dei diritti e dei doveri dell'autogoverno locale.
II Consiglio cittadino:
1. emana lo Statuto della Città
2. emana il regolamento di lavoro del Consiglio
cittadino;
3. emana delibere e altri atti generali che regolano questioni in campo di d'autogoverno della Città;
4. emana delibere in materia di condizioni, modalita' e procedimento di gestione di immobili di proprieta' della Città;
5. emana il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Città, come pure Ie delibere relative all'attuazione del bilancio e quella sul finanziamento temporaneo;
6. emana atti inerenti I'istituzione di rapporti di collaborazione a lungo termine e duratura con singole unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale), come pure delibere sull'istituzione e la concretizzazione di rapporti di collaborazione con unita' d'autogoverno locali e regionali simili di altri paesi;
7. bandisce i referendum;
8. elegge e destituisce il presidente ed il vice presidente del Consiglio, il Sindaco e i suoi sostituti, nomina e destituisce anche altre persone come prescritto dallo Statuto;
9. determina I'ordinamento e Ie competenze degli assessorati cittadini;
10. fonda istituzioni pubbliche ed altre persone giuridiche che svolgeranno attivita' economiche, sociali, comunali e di altro tipo, significative per la Città;
11. svolge anche altre attivita' che rientrano nelle sue competenze in base alla legge o ad altra disposizione.
II Consiglio e' costituito da 13 consiglieri eletti conformemente alle disposizioni della Legge sull'elezione dei membri degli organi di rappresentanza delle unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Nel caso in cui in sede di elezione dei consiglieri del Consiglio cittadino non si raggiunga il numero dei rappresentanti delle comunita' etniche e nazionali o delle minoranze prescritto per legge, il numero dei consiglieri aumenta fino a che non viene raggiunto il numero necessario
per soddisfare il diritto di rappresentanza prescritto dalla legge.
Alla minoranza italiana vine assicurata la rappresentanza nel Consiglio cittadino con almento quattro membri.
I consiglieri vengono eletti per il periodo di quattro anni, che e' pure la durata del mandato.
II Consiglio ha un presidente e due vice presidenti che vengono eletti tra Ie file dei consiglieri.