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Ufficio protocollo:

Assessorato unificato

Settore per gli affari generali, le attività sociali, l'autogoverno locale e territoriale

Settore per il bilancio e le finanze

Settore per gli affari legali

Settore per l'economia e la tutela ambientale

Settore per gli affari comunali, l'assetto territoriale e l'edilizia

Vigili comunali

Consiglio comunale

II Consiglio comunale e' l’organo di rappresentanza dei cittadini e un organo dell'autogoverno locale che emanatti entro i limiti dei diritti e dei doveri dell'autogoverno locale.

II Consiglio comunale:

  1. Emana lo Statuto della Città
  2. Emana il regolamento di lavoro del Consiglio comunale;
  3. Emana delibere e altri atti generali che regolano questioni in campo di d'autogoverno della Città;
  4. Emana delibere in materia di condizioni, modalita' e procedimento di gestione di immobili di proprieta' della Città;
  5. Emana il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Città, come pure Ie delibere relative all'attuazione del bilancio e quella sul finanziamento temporaneo;
  6. Emana atti inerenti I'istituzione di rapporti di collaborazione a lungo termine e duratura con singole unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale), come pure delibere sull'istituzione e la concretizzazione di rapporti di collaborazione con unita' d'autogoverno locali e regionali simili di altri paesi;
  7. Bandisce i referendum;
  8. Elegge e destituisce il presidente ed il vice presidente del Consiglio, il Sindaco e i suoi sostituti, nomina e destituisce anche altre persone come prescritto dallo Statuto;
  9. Determina I'ordinamento e Ie competenze degli assessorati cittadini;
  10. Fonda istituzioni pubbliche ed altre persone giuridiche che svolgeranno attivita' economiche, sociali, comunali e di altro tipo, significative per la Città;
  11. Svolge anche altre attivita' che rientrano nelle sue competenze in base alla legge o ad altra disposizione.

II Consiglio e' costituito da 13 consiglieri eletti conformemente alle disposizioni della Legge sull'elezione dei membri degli organi di rappresentanza delle unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Nel caso in cui in sede di elezione dei consiglieri del Consiglio cittadino non si raggiunga il numero dei rappresentanti delle comunita' etniche e nazionali o delle minoranze prescritto per legge, il numero dei consiglieri aumenta fino a che non viene raggiunto il numero necessario per soddisfare il diritto di rappresentanza prescritto dalla legge.

Alla minoranza italiana vine assicurata la rappresentanza nel Consiglio comunale con almento quattro membri.

I consiglieri vengono eletti per il periodo di quattro anni, che e' pure la durata del mandato.

II Consiglio ha un presidente e due vice presidenti che vengono eletti tra Ie file dei consiglieri.